|
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-VINCENT
STATUTO
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Fonti
art. 2 - Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
art. 9 - Toponomastica
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio comunale
art. 12 - Competenze
art. 13 - Adunanze e convocazioni
art. 14 - Funzionamento
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Diritti e doveri
art. 17 - Gruppi consiliari
art. l8 - Commissioni consiliari
art. 19 - Giunta comunale
art. 20 - Nomina della giunta
art. 21 - Competenze
art. 22 - Composizione
art. 23 - Funzionamento
art. 24 - Sindaco
art. 25 - Competenze amministrative
art. 26 - Competenze di vigilanza
art. 27 - Ordinanze
art. 28 - Vicesindaco
art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco
o del vicesindaco
art. 30 - Delegati del sindaco
TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE
art. 31 - Segretario comunale
art. 32 - Vice segretario
art. 33 - Competenze gestionali del segretario, e dei responsabili di servizi
Competenze consultive
art. 34 - competenze consultive
art. 35 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
art. 36 - Competenze di legalità e garanzia
art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 38 - Struttura degli uffici
art. 39 - Personale
art. 40 - Albo pretorio
TITOLO IV - SERVIZI
art. 41 - Forme di gestione
TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
Art. 42 - Principi
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
art. 43 - Cooperazione
art. 44 - Comunità montane
art. 45 - Consorterie
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE
art. 46 - Partecipazione popolare
art. 47 - Assemblee consultive
art. 48 - Interventi nei procedimenti
art. 49 - Istanze
art. 50 - Petizioni
art. 51 - Proposte
art. 52 - Associazioni
art. 53 - Partecipazione a commissioni
art. 54 - Referendum
art. 55 - Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 56 - Accesso
art. 57 - Informazione
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
art. 58 - Statuto e sue modifiche
art. 59 - Regolamenti
TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO
Art. 60 - Difensore civico
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 61 - Norme transitorie
art. 62 - Norme finali
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-VINCENT
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
Fonti
1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54,
applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4
e della l. cost. 23.09.1993 n.2.
art. 2
Principi fondamentali
1. La comunità di Saint-Vincent, organizzata nel proprio comune che ne
rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e
democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle
regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di
cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed
amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito
dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si
uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della
loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia,
efficienza ed economicità dell'amministra- zione e della sussidiarietà dei
livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello
comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le
funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e
regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed
attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati
alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo
sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la
comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e
regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o
regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in
conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi
finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con
legge regionale.
10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti
regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle
funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie
strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri
interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la
regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello
della cooperazione.
art. 3
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai
principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle
leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti
pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle
forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei
suoi interessi.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce
dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e
privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o
cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di
sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle
organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e
culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale
una migliore qualità di vita;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il
razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi
civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime,
promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle
consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come
elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali,
anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte
politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali
degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per
la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando ii metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi
strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e
della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di
sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di
autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per
raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di
competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale
rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le
comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel
rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazione regionali, attinenti
ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle
attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione
europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli
organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo
conto delle esigenze della comunità locale.
art. 5
Territorio
1. Il Comune di Saint-Vincent è costituito dalle comunità delle popolazioni
e dei territori del Capoluogo e delle varie frazioni
2. Il territorio del comune confina con i comuni di Châtillon, Brusson,
Montjovet e Emarese.
Art. 6
Sede
1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici
è sito in Saint-Vincent, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere
decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei
cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono
nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa
deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni
possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.
art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Saint-Vincent
nonché con lo stemma approvato con d.p.r. del 2.3.1984 n. 986, su proposta del
comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il
gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. del 2.3.1984 n.986, su
proposta del comune.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della
Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della
Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal
comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato
dalla legge e dal regolamento.
art. 8
Lingua francese e franco-provenzale
1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente
parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma
tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso
dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del
comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in
francese su espressa richiesta.
art. 9
Toponomastica
1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle
località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o
risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in
materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze
di tale commissione nonchè le modalità per provvedere all'adeguamento delle
denominazioni menzionate o alle relative proposte all'organo competente.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
art. 10
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il
vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della
legge regionale.
Art. 11
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del
Comune.
2. All'inizio della Legislatura il Sindaco presenta al Consiglio il proprio
programma amministrativo. Tale documento costituisce il principale atto di
indirizzo dell'azione politico-amministrativa del Comune e il riferimento per
l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.
3. La verifica e l'adeguamento delle linee programmatiche avviene
trimestralmente attraverso la presentazione e la discussione, in Consiglio, di
apposite relazioni del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei
consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineggibilità, di
incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
6. Il Sindaco presiede il Consiglio.
7. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno
diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro
mandato.
8. I medesimi hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alle
deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni.
9. Il consiglio Comunale si avvale di commissioni consigliari, costituite con
criterio proporzionale.
10. Nella composizione delle commissioni obbligatorie è garantita la presenza
della minoranza o di rappresentanti dela stessa.
art. 12
Competenze
1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il
consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti
fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
b) regolamento del consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV
della l.r. 07.12.1998 n. 54;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal
reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua
costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti
nel comma 1 e nel comma 2:
a) i regolamenti comunali;
b) i piani, i programmi ed i progetti preliminari in genere, le loro variazioni
e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;
c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione
economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi
dello stato o della regione;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
partecipazione;
e) la partecipazione a società di capitali;
f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non
espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
g) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni
e servizi (le tariffe stesse);
h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e
le concessioni che non rientrino nell'ordinaria ammnistrazione di funzioni o
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, non
previsti in atti fondamentali del Consiglio;
i) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui
all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune;
l) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità
montana;
m) gli statuti delle aziende speciali;
n) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie (o dei criteri
generali per la loro determinazione);
o) i pareri sugli statuti delle consorterie;
p) i criteri per l'approvazione di progetti, programmi esecutivi e disegni
attuativi di programmi;
q) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l'organizzazione degli
uffici e dei servizi;
r) nomina revisore dei conti;
s) nomina del difensore civico;
t) nomina della Giunta comunale;
u) nomina la commissione edilizia;
v) propone la nuova denominazione di località, vie e piazze all'organo
competente.
art. 13
Adunanze e convocazioni
1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per
l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese
di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del
triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno,
sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del
regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno
4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è
consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della
seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su
richiesta del sindaco, di 1/5 consiglieri o di 10% degli elettori.
6. Nel caso in cui 1/5 consiglieri assegnati o 20% elettori lo richiedano, con
istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal
deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del
giorno l'argomento di cui all'istanza.
Art. 14
Funzionamento
1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito
regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina
la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e
per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e
l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
g) l'organizzazione dei lavori;
h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commis- sioni nonché degli
atti adottati;
i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può
prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della
popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto
dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
4.Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei
componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve
le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e
commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste
votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza,
secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni
consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate
nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati
tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, le deliberazioni
del consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del
consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua
assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o
impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei
poteri necessari al suo ordinato svolgimento.
art. 15
Consiglieri
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
Art. 16
Diritti e doveri
1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni
questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte
interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli
consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai
consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante
deposito presso la segreteria comunale, almeno 2 giorni feriali prima della
seduta dei documenti relativi alle questioni stesse; ai fini del rispetto dei
termini non si considera il giorno di deposito. In caso di adunanze
straordinarie urgenti la documentazione deve essere depositata almeno 24 ore
prima dell'ora fissata per la stessa.
5. In ambito finanziario i termini di deposito sono quelli previsti dal relativo
regolamento di contabilità.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne
danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti
e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale
facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei
consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo
il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo
consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
art. 18
Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
art. 19
Giunta comunale
1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attivita ai principi della collegialità, della
trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo, nel
rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e
direzione amministrativa, generali ed in attuazione degli atti fondamentali
approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri
organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
art. 20
Nomina della Giunta
1. La Giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli
eletti, è nominata, su proposta motivata del sindaco con votazione espressa ed
a maggioranza assoluta, dai componenti assegnati al Consiglio Comunale, che
approva gli indirizzi generali di governo.
Art. 21
Competenze
1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune,
nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le
deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali,
degli organi di decentramento, del segretario comunale, degli altri dirigenti e
dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei
regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi
idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici comunali nell'esercizio
delle funzioni e competenze loro attribuite dalla legge statale e regionale
nonchè dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di
governo svolge le seguenti attività:
a) riferisce trimestralmente al consiglio sulla propria attività e
sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività
di impulso nei confronti dello stesso;
b) propone gli atti di competenza del consiglio;
c) approva progetti esecutivi e definitivi, disegni attuativi dei programmi e di
tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di
partecipazione;
e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere non rientranti nella competenza del
Segretario o del responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell'art. 14 L.R.
18/99;
f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonchè, le spese
relative a somministrazioni e forniture di beni o servizi a carattere
continuativo, ai sensi del regolamento di disciplina dei lavori, delle forniture
e dei servizi in economia, ed avvia le procedure per gli appalti nei limiti
previsti dalla legge;
g) provvede alla nomina dei componenti della commissione di gara per
l'aggiudicazione degli appalti;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e
costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
i) esercita nell'ambito delle competenze delegate dallo stato o dalla regione le
funzioni esecutive;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal
comune;
l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di
tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
art. 22
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che
assume di diritto la carica di assessore, e da 4 assessori. In caso di assenza
od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
2. Gli assessori appartengono al Consiglio. Può essere nominato un assessore
tecnico purchè eleggibile ed in condizione di compatibilità con la carica di
consigliere. Tale assessore partecipa al Consiglio senza diritto di voto, per
illustrare argomenti concernenti le sue competenze, ed ha diritto, come i
consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed
altri atti rivolti al Consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o
più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal
deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal
consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dell'ufficio per
altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione
espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, entro
trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato
con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.
art. 23
Funzionamento
1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le
deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo
impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è
presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di
indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione
della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute
consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio
comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità
previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i
casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei
componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti.
art. 24
Sindaco
1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le
modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio
e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente
formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République
italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les
devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien
public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e
lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia
carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di
rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi
regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività
degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione
dalla carica.
Art. 25
Competenze amministrative
1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione dell'ente;
b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune
ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai
regolamenti;
c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
d) coordina l'attività dei singoli assessori;
e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività
amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge
regionale;
g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce
direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari
nei limiti previsti dalla legge;
j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici, sentita la giunta;
k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti;
emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r.
07.12.1998 n. 54;
m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonchè le
autorizzazioni e le concessioni edilizie se non attribuite al segretario
comunale od al responsabile del servizio;
n) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
o) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di
dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai
cittadini ai sensi dell'art. 49, a coordinare ed organizzare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di
armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli
utenti;
q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle
amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
r) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta
giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i
capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle
nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza
successiva;
s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del
comune;
t) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di
competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.
art. 26
Competenze di vigilanza
1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilan-za:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche
riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e
verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le
istituzioni e le società per azioni di cui l'ente sia azionista tramite i
legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società di cui l'ente sia azionista svolgano le loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 27
Ordinanze
1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto,
delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni
consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sone sottoposte ad altre forme di
pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a
chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze
sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.
art. 28
Vicesindaco
1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto,
con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del
consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti,
presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la
stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le
funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4.Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al
vicesindaco.
Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del
vicesindaco.
1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione
del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.
art. 30
Delegati del sindaco
1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma
degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco
attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e
controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare e anche revocare l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per
ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per
iscritto, vanno comunicate al consiglio.
TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE
art. 31
Segretario comunale
1. Il comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti
della regione autonoma Valle d'aosta, iscritto in apposito albo regionale;
2. Il Segretario coordina e dirige dell'attività di gestione degli uffici e dei
servizi;
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale,
consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia,
secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
4. Per la realizzazione degli obbiettivi dell'ente esercita l'attività di sua
competenza con poteri d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti
operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono
sottoposti a verifica del sindaco.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del'ente, salvo diversa
indicazione dell'amministrazione comunale.
art. 32
Vice segretario
1. Il vice segretario è funzionario ausiliario del segretario comunale, lo
affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa
affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.
2. Lo status giuridico ed economico del vice segretario è disciplinato, nei
limiti della legislazione regionale, dall'apposito regolamento sulla
organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche
precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.
art. 33
Competenze gestionali del segretario, e dei responsabili di servizi
1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e
funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è
affidata al segretario comunale, ed ai responsabili dei servizi, che
l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle
determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco, dal quale
dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente
statuto.
2. Al segretario comunale, ed ai responsabili di servizi competono, nell'ambito
delle loro competenze previste dal Regolamento di organizzazione, tutti i
compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in
particolare:
a) stipulazione dei contratti nell'interesse del comune;
b) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle
direttive ricevute dagli organi elettivi;
c) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla
base dei criteri adottati dalla giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
e) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione
dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
f) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei
certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od
opere pubbliche;
g) atti di amministrazione e di gestione del personale;
h) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate
ordinarie;
i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio o di conoscenza;
j) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
k) presidenza delle commissioni di gara;
l) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e
provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
m) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività
degli uffici e del personale a cui sono preposti;
art. 34
Competenze consultive
1. Il segretario comunale, ed i responsabili di servizi, partecipano, se
richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al
consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di
deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi
collegiali comunali.
4. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione
sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle loro competenze, il
parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi
responsabili del procedimento;
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla Giunta è
inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché,
qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura
finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
art. 35
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento
1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento,
direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità
previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
art. 36
Competenze di legalità e garanzia
1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali,
delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con
facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di
giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed
attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del
comune.
art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite
un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo, per programmi e servizio;
c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun
dipendente;
d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del
presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie
funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e
dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a
criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede
all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di
uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote, con facoltà di
riservare a se stessa una o più quote di bilancio;
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri
nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali
nonchè dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi
stabiliti dalle leggi regionali.
art. 38
Struttura degli uffici
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche
appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli
obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.
art. 39
Personale
1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
art. 40
Albo pretorio
1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad
albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni,
dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono
essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i
regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la
comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in
tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica
l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.
TITOLO IV
SERVIZI
art. 41
Forme di gestione
1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai
sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa
comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della
valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione,
partecipazione e tutela degli utenti.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
art. 42
Principi
1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla
normativa regionale e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle
rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei
soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi
fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere
osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle
rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 43
Cooperazione
1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi
d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti
previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di
comuni e gli accordi di programma.
art. 44
Comunità montane
1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio
delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo
associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni,
sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e
dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territorali.
2. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di
controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989
n. 54, sulle materie delegate.
3. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio
della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati
rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla
proclamazione degli eletti.
5. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera
l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole
funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi
individuati per la gestione a livello comunale.
6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma
associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono
anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità
montana.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la
comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
art. 45
Consorterie
1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio
per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego
nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per
il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano
più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal
comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei
beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della
consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza
esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di
rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973
n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni
dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per
l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi
civici e terreni consortili siti nel comune.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA
art. 46
Partecipazione popolare
1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione
popolare all'attività dell'ente; promuove forme associative incentivandone
l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurare il buon andamento,
la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente.
2. Il comune, mediante regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di
tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei
procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il
parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di
organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti
ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme
di consultazione e informazione, disciplinate dallo stesso regolamento.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non
cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione
di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
7. Con apposito regolamento saranno disciplinato in modo organico gli istituti
di partecipazione popolare di cui al presente titolo.
art. 47
Assemblee consultive
1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri
consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su
proposta di 1/5 consiglieri e di 15% elettori, entro 30 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito
alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando
adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da
trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento
degli istituti di partecipazione popolare disciplina anche il numero minimo
degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.
art. 48
Interventi nei procedimenti
1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità
previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei
destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si
provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio
dei procedimenti amministrativi.
3. La giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i
soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento.
Art. 49
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le
consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in
merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o
dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa
della questione.
art. 50
Petizioni
1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o
gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per
sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune
necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con
regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni
dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del
procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione
in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima
seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la
petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle
procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro
centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza
Art. 51
Proposte
1. Il 15% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti
amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione
della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonchè con
l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla
presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel
perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del
provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti
proponenti.
Art. 52
Associazioni
1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione
anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria,
tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione
di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il
coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono
subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla
richiesta del comune.
art. 53
Partecipazione a commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti
delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del
consiglio.
art. 54
Referendum
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività
pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte
le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate
nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni
elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto,
sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle
entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dalla giunta comunale;
b) dal 50% + 1 consiglieri comunali assegnati;
c) dal 25% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti refendari viene esaminata dal consiglio, previo
parere espresso da una commissione formata da esperti in materie
giuridico-amministrative e nominata dal consiglio stesso. Il parere deve essere
espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi
giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla
chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta
e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la
maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole
della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del
comune e nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 55
Effetti dei referendum propositivi e consultivi
1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro
sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il
consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi
è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti
dell'organo competente.
Art. 56
Accesso
1. A garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di
rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai
cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato
ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, agli
atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici
comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di
ostensibilità dei fascicoli.
Art. 57
Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni
previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad
assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile
nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta
attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle
informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonchè all'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti
interessati.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
art. 58
Statuto e sue modifiche
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad
esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 25% degli elettori per proporre modifiche
od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta
per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 51, fermo restando quanto
disciplinato dagli artt. 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio
comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza
della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.
Art. 59
Regolamenti
1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o
dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme
statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai
cittadini ai sensi dell'art. 51.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54
e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte
del consiglio sia, per quindici giorni.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO
Art. 60
Difensore Civico
1. A tutela non giurisdizionale e a generale garanzia dei diritti soggettivi,
interessi legittimi e interessi diffusi di cittadini, di stranieri o apolidi
residenti o dimoranti nel comune è prevista, ai sensi dell'art. 42 L.R. 54/98 e
dell'art. 2 L.R. 5/92, l'istituzione del difensore civico per il Comune di
Saint-Vincent.
2. Il difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
3. Il Consiglio può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la
Regione, con altri comuni o con la comunità montana.
4. Le prerogative e i mezzi del difensore civico, non chè i suoi rapporti con
gli altri organi del comune sono disciplinati, nei limiti della legislazione
regionale, da apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
Norme transitorie
1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme
di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
Art. 62
Norme finali
1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello
statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili
con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione
sopravvenuta entro sei mesi.
|
|