La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è stata introdotta dall’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. Essa è finalizzata alle funzioni di identificazione del cittadino e ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici).
AUTENTICAZIONI DI COPIE
L'autenticazione di fotocopie consente al cittadino di non presentare documenti originali, bensì copie degli stessi.
AUTENTICA DI COPIE DI ATTI PUBBLICI
Si definiscono atti pubblici quelli che hanno un unico originale depositato presso il pubblico ufficiale che l'ha formato o ricevuto.
L'autenticazione di copia di un atto pubblico può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, oppure da un funzionario incaricato dal Sindaco (presso l'URP e l'Ufficio Anagrafe del Comune), previa esibizione dell'originale dall'interessato.
AUTENTICA DI COPIE DI ATTI PRIVATI
In base ad una recente circolare del Ministero dell'Interno (n. 9 del 26.02.2004) il funzionario incaricato dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di "atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di di associazioni e circoli privati, da esibire talvolta per esclusive finalità di tipo privato".
Personale
- Eloisa Donatella D'Anna - Responsabile dell'ufficio
- Tania Pinet - Aiuto Collaboratore - Terminalista - Operatore amministrativo
- Ferdinando Giannotti - Collaboratore - Istruttore Amministrativo
- Ilario Coccato - Collaboratore - Istruttore Amministrativo