Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e analizzare il nostro traffico. Si prega di decidere se si è disposti ad accettare i cookie dal nostro sito Web.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI L. 197/2022

04 apr 2023

VISTO l’art. 1, commi da 186 a 204 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con cui è stata introdotta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate ovvero i singoli Enti locali, a seguito della quale i soggetti obbligati potranno estinguere la loro posizione con il pagamento delle imposte accertate, senza versare le sanzioni collegate al tributo oggetto di contestazione in sede giudiziale e gli interessi, fatta salva la possibilità di ottenere delle specifiche riduzioni anche dell’imposta, a fronte dell’esito negativo per l’Ente impositore dei gradi di giudizio già effettuati;

CONSIDERATO che il contribuente può definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, per le quali il relativo ricorso introduttivo sia stato presentato entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 (1° gennaio 2023) e che non siano state definite con sentenza passata in giudicato entro la medesima data;

VISTO altresì l’art. 1, commi da 206 a 221 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con cui è stata introdotta, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, la possibilità di definire le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 D.lgs. 546/1992, con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, oltre interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 D.lgs. 241/1997;

CONSIDERATO che tali procedure operano ex lege per le sole controversie instaurate contro l’Agenzia delle Entrate, mentre, per quelle relative agli Enti Locali, l’art. 1, comma 205 L. 197/2022, come modificato dall’art. 3 bis, lett. a) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14, ha stabilito che «ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici», rimettendo quindi al Comune la facoltà di introdurre l’eventuale definizione delle relative controversie mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare da adottare entro il 31 marzo 2023;

RITENUTO che, mentre la decisione espressa di accedere alla definizione delle liti pendenti dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale (comportando una parziale rinuncia alle entrate dell’Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell’adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l’art. 42, comma 2, lett. f) D.lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare), al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di definizione agevolata, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 107 D.lgs. 267/2000;

Si comunica che il Comune di Saint-Vincent, con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 30/03/2023, ha confermato che NON ACCEDERA' alla procedura di definizione delle liti pendenti né tantomento alla definizione agevolata delle stesse liti, in relazione alle controversie instaurate nei propri confronti, per non introdurre un sostanziale condono, che - soprattutto in materia tributaria - potrebbe incidere sulla certezza nei rapporti tra Ente impositore e contribuente.


Documenti allegati:
# Nome Dimensione
GC-2023-00044.pdf 70.44 KB
Condividi: