Lavori di pubblica utilità

Il Comune di Saint-Vincent ha aderito alla convenzione con il tribunale di Aosta per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, per le due fattispecie previste dalla normativa in vigore, la sostituzione della pena e la messa alla prova.

Il soggetto interessato può fare richiesta, tramite il proprio legale, al Comune per verificare la disponibilità a svolgere i lavori di pubblica utilità presso il nostro Ente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Ufficio di riferimento: Servizio tecnico mail: tecnico@comune.saint-vincent.ao.it tel 0166525140

Ufficio personale: l.vallet@comune.saint-vincent.ao.it tel 0166525131


Lavori di pubblica utilità per sostituzione della pena 

Con il decreto penale di condanna per uno dei reati di guida in condizioni psicofisiche alterate previsti dal Codice della Strada (d.lvo n.285 e successive modificazioni) ai seguenti articoli(*):

art 186 comma 2 lett.b) Codice della Strada

art 186 comma 2 lett.c) Codice della Strada

art 186 comma 7 Codice della Strada

art 186 bis comma 3 in riferimento all’art.186 comma 2 lett. b) o lett. c) C.d.S

art 186 bis comma 6 in riferimento all’art.186 comma 2 lett. b) o lett. c) C.d.S

art 187 comma 1 Codice della Strada

art 187 comma 8 Codice della Strada

viene pronunciata la condanna ad una pena pecuniaria risultante dalla somma della pena detentiva convertita nella corrispondente pena pecuniaria cumulata con un’ulteriore pena pecuniaria (ad esempio: mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda; ogni giorno di arresto viene convertito in pena pecuniaria pari alla somma non inferiore ad € 75,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ai sensi dell’art. 459 co.1 bis cod. proc. pen e dunque complessivi € 2.250,00 (€ 75,00 x 30 giorni) + € 1.000,00 di ammenda = € 3.250,00 di ammenda).

La pena può' essere sostituita, a norma dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S. (non essendo mai stata sostituita in precedenza), con il lavoro pubblica utilità di cui all’art. 54 D.L.vo n. 274/2000, ai sensi del quale un giorno di pena detentiva equivale alla prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità, mentre la pena pecuniaria va convertita secondo il criterio di ragguaglio di € 250,00 per ciascun giorno di lavoro di pubblica utilità, presso un ente convenzionato da individuarsi a cura dell’interessato.

Il lavoro deve essere prestato con le modalità e i tempi previsti dall’ente senza pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato.

Il lavoro può essere svolto, a domanda dell’interessato, per un tempo superiore alle sei ore settimanali fermo restando la durata massima giornaliera di otto ore.

A norma dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S, in caso di svolgimento positivo dell’attività di pubblica utilita':

è dichiarata l’estinzione del reato;

è disposta la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida;

è revocata la confisca del veicolo sequestrato.


Lavori di pubblica utilità - messa alla prova 

Link al Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_18.page#:~:text=La%20messa%20alla%20prova%20%C3%A8,ufficio%20di%20esecuzione%20penale%20esterna.