Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


art. 1 - Fonti
art. 2 - Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
art. 9 - Toponomastica

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO


art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio comunale
art. 12 - Competenze
art. 13 - Adunanze e convocazioni
art. 14 - Funzionamento
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Diritti e doveri
art. 17 - Gruppi consiliari
art. 18 - Commissioni consiliari
art. 19 - Giunta comunale
art. 20 - Nomina della giunta
art. 21 - Competenze
art. 22 - Composizione
art. 23 - Funzionamento
art. 24 - Sindaco
art. 25 - Competenze amministrative
art. 26 - Competenze di vigilanza
art. 27 - Ordinanze
art. 28 - Vicesindaco
art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco o del vicesindaco
art. 30 - Delegati del Sindaco

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

art. 31 - Segretario comunale
art. 32 - Vice segretario
art. 33 - Competenze gestionali del segretario, e dei responsabili di servizi
art. 34 - Competenze consultive
art. 35 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
art. 36 - Competenze di legalità e garanzia
art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 38 - Struttura degli uffici
art. 39 - Personale
art. 40 - Albo pretorio


TITOLO IV
SERVIZI


art. 41 - Forme di gestione

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 42 - Principi

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 43 - Ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali
art. 44 - Consorterie

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 45 - Partecipazione popolare
art. 46 - Assemblee consultive
art. 47 - Interventi nei procedimenti
art. 48 - Istanze
art. 49 - Petizioni
art. 50 - Proposte
art. 51 - Associazioni
art. 52 - Partecipazione a commissioni
art. 53 - Referendum
art. 54 - Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 55 - Accesso
art. 56 - Informazione

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 57 - Statuto e sue modifiche
art. 58 - Regolamenti

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

Art. 59 - Difensore civico

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 60 - Norme transitorie
art. 61 - Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla L.R. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione e della legge costituzionale 26.02.1948 n. 4.

art. 2
Principi fondamentali

1. La comunità di SAINT-VINCENT, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l’adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il Comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l’Unité des Communes e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini e delle pari opportunità tra uomo e donna;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
f) la promozione del turismo, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
6. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
7. Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta comunale, nelle commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

art. 4
Programmazione e cooperazione


1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della L.R. 07.12.1998 n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5
Territorio

1. Il Comune di SAINT-VINCENT è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle varie frazioni.
2. Il territorio del comune confina con i comuni di CHÂTILLON, BRUSSON, AYAS, MONTJOVET e EMARESE.

art. 6
Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici, è sito in SAINT-VINCENT, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT-VINCENT nonché con lo stemma approvato con d.p.r. del 2.3.1984 n. 986, su proposta del Comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. del 2.3.1984 n.986, su proposta del Comune.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
5. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8
Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta.

art. 9
Toponomastica

1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli e come definito formalmente dall’Amministrazione.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

art. 11
Consiglio comunale


1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico sull’attività amministrativa del Comune.
2. All’inizio del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il proprio programma amministrativo. Tale documento costituisce il principale atto di indirizzo dell’azione politico-amministrativa del Comune e il riferimento per l’esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.
3. La verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche avviene annualmente, in Consiglio, in sede di approvazione di bilancio consuntivo.
4. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
6. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di dimissione dalla carica, sono regolati dalla legge.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero predetto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate in forma scritta dall’interessato, e decide conseguentemente.
8. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
9. I medesimi hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
10. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.
11. Nella composizione delle commissioni obbligatorie è garantita la presenza della minoranza o di rappresentanti della stessa.

art. 12
Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla L.R. 07.12.1998 n. 54, il Consiglio comunale, in particolare, ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 07.12.1998 n. 54:
a) esame della condizione degli eletti;
b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
c) elezione della Commissione elettorale comunale;
d) statuto del Comune;
e) statuto delle associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
f) statuto delle aziende speciali;
g) regolamento del Consiglio;
h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
i) rendiconto;
j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli art. 113 e 113bis della L.R. 54/1998 ed individuazione delle loro forme di gestione;
k) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della L.R. 54/1998;
l) istituzione e ordinamento dei tributi;
m) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
r) approvazione delle convenzioni di cui agli artt. 86 e 87 della L.R. 54/1998
2. Il Consiglio comunale ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla legge regionale oltre che dalla normativa regionale vigente in materia di finanza e contabilità.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
a) i regolamenti comunali ;
b) i piani, i programmi ed i progetti preliminari in genere, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;
c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
e) la partecipazione a società di capitali;
f) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
g) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse;
h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
l) i pareri sugli statuti delle consorterie;
m) i criteri per l’approvazione di progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi di programmi;
n) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
o) nomina del difensore civico;
p) nomina della Giunta comunale;
q) nomina della commissione edilizia;
r) propone la nuova denominazione di località, vie e piazze all’organo competente.

art. 13
Adunanze e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L’ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 1/5 consiglieri o di 10% degli elettori.
6. Nel caso in cui 1/5 consiglieri assegnati o 20% elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Presidente deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.
7. Il Presidente, senza sindacare nel merito delle proposte, può ritenersi non vincolato a convocare il Consiglio qualora le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze dell’organo consiliare.

art. 14
Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
g) l’organizzazione dei lavori;
h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell’art. 8, commi 3, 4 e 5.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
7. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio.
8. Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Sindaco. In caso di assenza od impedimento anche del Sindaco ne fa le veci il Vicesindaco.
9. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 2 giorni feriali prima della seduta dei documenti relativi alle questioni stesse; ai fini del rispetto dei termini non si considera il giorno di deposito. In caso di adunanze straordinarie urgenti la documentazione deve essere depositata almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la stessa.
5. In ambito finanziario i termini di deposito sono quelli previsti dal relativo regolamento di contabilità.
6. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.

art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 18
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Dovrà essere garantita nelle commissioni consiliari la presenza di entrambi i generi, nelle modalità stabilite dalla legge regionale.

art. 19
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti generali idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo, nel rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e direzione amministrativa, ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

art. 20
Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco, è nominata dal Consiglio comunale dopo la convalida degli eletti, su proposta motivata del Sindaco e con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale. Unitamente alla nomina della Giunta, vengono approvati gli indirizzi generali di governo.

art. 21
Competenze

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici comunali nell'esercizio delle funzioni e competenze loro attribuite dalle legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti del Consiglio;
b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
c) approva progetti esecutivi e definitivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
e) definisce i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere non rientranti nella competenza del Segretario o dei responsabili dei servizi;
f) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché le spese relative a somministrazioni e forniture di beni o servizi a carattere continuativo;
g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
h) esercita nell’ambito delle competenze delegate dallo stato o dalla regione le funzioni esecutive;
i) approva la dotazione organica del personale;
j) approva il regolamento comunale concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

art. 22
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero di 4 assessori, ferma restando l’invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall’applicazione del limite del numero di assessori previsto dall’art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. 54/1998. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Dovrà essere garantita nella Giunta comunale la presenza di entrambi i generi nelle modalità stabilite dalla legge regionale.
3. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero pari di membri, nella fase decisionale dell’organo è riconosciuto al voto del Sindaco un valore maggiore rispetto a quello degli assessori.
4. Gli assessori appartengono al Consiglio.
5. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
6. Le dimissioni dalla carica di assessore, redatte in forma scritta e indirizzate al Sindaco ed al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
7. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dell’ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
8. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
9. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

art. 23
Funzionamento

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l’assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti.
7. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

art. 24
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
8. Il Sindaco può ricoprire un numero consecutivo di mandati secondo quanto stabilito dalla legge.

art. 25
Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c) presiede la Giunta comunale;
d) coordina l’attività dei singoli assessori;
e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
i) nomina i rappresentanti del Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 L.R. 07.12.1998 n. 54;
n) rilascia autorizzazioni di pubblica sicurezza;
o) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 49, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
q) provvede, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
r) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del Comune;
t) partecipa al Consiglio Permanente degli Enti Locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l’ente sia azionista tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui l’ente sia azionista svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

art. 27
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo, ai sensi dello statuto.

art. 28
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo oppure in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vicesindaco.

art. 29
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
del Sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 30
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente, il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può altresì delegare, con apposito atto, in via temporanea, funzioni proprie agli assessori.
4. Il Sindaco può modificare e anche revocare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
5. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

art. 31
Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma  Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale;
2. Il Segretario coordina e dirige dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi;
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza con poteri d’iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.

art. 32
Vice segretario

1. Il vice segretario è funzionario ausiliario del segretario comunale, lo affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.
2. Lo status giuridico ed economico del vice segretario è disciplinato, nei limiti della legislazione regionale, dall’apposito regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

art. 33
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle disposizioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale il primo dipende funzionalmente, con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono, nell’ambito delle loro competenze previste dal Regolamento di organizzazione, tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna.

art. 34
Competenze consultive

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e su questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento;
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

art. 35
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento


1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e di tutto il personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna ed esterna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 36
Competenze di legalità e garanzia


1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti del comune.

art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo, per programmi e servizi;
c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
d) individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
f) favorire l’avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l’utenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La Giunta, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, procede all’assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote, con facoltà di riservare a se stessa una o più quote di bilancio;
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 38
Struttura degli uffici

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici e servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 39
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

art. 40
Albo pretorio

1. Sul sito internet istituzionale del Comune è riservata una apposita sezione per l’albo pretorio digitale destinato alla pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all’albo pretorio digitale e ne certifica l’avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV
SERVIZI

art. 41
Forme di gestione

1. Il Comune assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 42
Principi

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali e gestionali del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, improntano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e gestionali del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 43
Ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitate in forma associata, come definito dalla legge regionale e secondo le seguenti modalità:
a) in ambito territoriale regionale, per il tramite dell’Amministrazione Regionale, del CELVA e del Comune di Aosta;
b) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso les Unité des Communes Valdôtaines;
c) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso convenzioni fra enti locali.
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali è disciplinato dalla legge e della normativa regionale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni.
4. La Comunità Montana, istituita ai sensi dell’art. 73 della L.R. 07.12.1998 n. 54, sarà soppressa ai sensi dell’art. 21 della L.R. 05.08.2014 n. 6, con effetto dalla data di costituzione dell’Unité.

art. 44
Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della L.R. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 45
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; promuove forme associative incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza delle attività dell’Ente.
2. Il Comune, mediante regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme di consultazione e informazione, disciplinate dallo stesso regolamento.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.
6. L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
7. Con apposito regolamento saranno disciplinati in modo organico gli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo.

art. 46
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/5 consiglieri e di 15% elettori, entro 30 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

art. 47
Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.
3. La Giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

art. 48
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza dal Sindaco, o dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 49
Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Presidente del Consiglio pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza

art. 50
Proposte

1. Il 15% degli elettori possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

art. 51
Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

art. 52
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

art. 53
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all’anno.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dalla giunta comunale;
b) dal 50% + 1 consiglieri comunali assegnati;
c) dal 25% degli elettori.
5. L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un’unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

art. 54
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente.

art. 55
Accesso

1. A garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

art. 56
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall’articolo precedente.
2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 57
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno 25% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 51, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione per la sua conservazione.

art. 58
Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme della Comunità Europea, statali, regionali e del presente statuto.
3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’art. 51.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio comunale dopo l’adozione da parte del Consiglio e rimangono accessibili nella sezione dedicata “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

art. 59
Difensore Civico

1. A tutela non giurisdizionale e a generale garanzia dei diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi di cittadini, di stranieri o apolidi residenti o dimoranti nel comune è prevista, ai sensi dell’art. 42 L.R. 54/98 e dell’art. 2 L.R. 5/92, l’istituzione del difensore civico per il Comune di Saint-Vincent.
2. Il difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale, salvo quanto disposto dal comma successivo.
3. Il Consiglio può prevedere l’istituzione di un unico difensore civico con la Regione, con altri comuni o con l’Unité des Communes.
4. Le prerogative e i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli altri organi del comune sono disciplinati, nei limiti della legislazione regionale, da apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 60
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentunesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e rimangono accessibili nella sezione dedicata “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

Art. 61
Norme finali

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.