Si informa che a seguito di ordinanza n. 114 del 09/08/2024, è fatto OBBLIGO a tutti i proprietari e/o conduttori di cani e/o chiunque ne abbia la momentanea custodia, di:
- Rimuovere immediatamente, tramite idonei strumenti, ad esempio sacchetti monouso, le feci dei cani deposte su aree pubbliche o aperte al pubblico e di conferirle all’interno dei cestini per la raccolta dei rifiuti;
- Diluire immediatamente i liquidi derivanti dalla minzione prodotta dai cani su marciapiedi, strade, piazze e spazi pubblici, bordure di edifici ed aiuole, elementi di arredo urbano nonché su ogni altra area/elemento interessante il pubblico decoro servendosi, ad esempio, di bottiglietta di acqua;
- Ridurre il più possibile il rischio che gli animali possano lordare spazi e beni di proprietà di terzi, intervenendo, quando possibile, anche preventivamente, con misure comportamentali che, nel pieno rispetto del benessere dell’animale, possano far desistere, anche temporaneamente, l’azione dell’animale stesso;
- Condurre i cani esclusivamente al guinzaglio;
- Fare indossare al cane la museruola nel caso in cui sia stato dichiarato cane morsicatore ai sensi dell’art. 9 comma 7 della L.R. 37/2010;
- I proprietari e detentori di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
Per chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
Nel caso si verifichi la reiterazione della violazione amministrativa a quanto disposto dalla presente Ordinanza, come previsto dall’art. 8 bis della L. 689/81, la sanzione di cui al punto precedente si intende raddoppiata.
In allegato: ordinanza n. 114/2024
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ord_00114_09-08-2024 cani.pdf | 228.58 KB |