Autenticazioni - Autocertificazioni - Certificati

RILASCIO CERTIFICATI

Per il rilascio dei certificati, accedere al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/


AUTENTICAZIONI DI COPIE

L'autenticazione di fotocopie consente al cittadino di non presentare documenti originali, bensì copie degli stessi.


AUTENTICA DI COPIE DI ATTI PUBBLICI

Si definiscono atti pubblici quelli che hanno un unico originale depositato presso il pubblico ufficiale che  l'ha formato o ricevuto.

L'autenticazione di copia di un atto pubblico può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, oppure da un funzionario incaricato dal Sindaco (presso l'URP e l'Ufficio Anagrafe del Comune), previa esibizione dell'originale dall'interessato.


AUTENTICA DI COPIE DI ATTI PRIVATI

In base ad una recente circolare del Ministero dell'Interno (n. 9 del 26.02.2004) il funzionario incaricato     dal Sindaco può attestare la conformità delle copie di "atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di di associazioni e circoli privati, da esibire talvolta per esclusive finalità di tipo privato". Pertanto il cittadino ha il diritto di chiedere l'autenticazione delle copie non solo degli atti pubblici, ma anche degli atti privati, previa,

  • presentazione di un documento dichiarato come originale dall'interessato;
  • oppure, presentazione di un documento dichiarato come copia di un originale dall'interessato (si richiede la conformità di una copia alla copia esibita);
  • oppure, presentazione di un documento di cui il possessore non sia in grado di affermare l'originalità (si richiede la conformità al documento esibito);

L'autenticazione delle copie, sia di atti pubblici che privati, avviene mediante attestazione di conformità all'originale scritta alla fine della copia (in calce se possibile, altrimenti sul retro), la quale deve essere corredata della firma per esteso del pubblico ufficiale che esegue l'attestazione e del timbro dell'ufficio. Se la copia è formata da più fogli ciascuno di essi deve contenere la firma del medesimo pubblico ufficiale.

La fotocopia autenticata non ha scadenza.

Si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo dell'autentica di copie, nei seguenti casi,

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
  • copie di pubblicazioni (ad es. testi scientifici, articoli su riviste, etc..), titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

N.B. Qualora la copia autentica di un documento debba essere presentata  ad  una  Pubblica  Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta  dal  funzionario  competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello  stesso presso l'amministrazione procedente.

REQUISITI

Nessuno


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Copia da autenticare.

Valido documento di riconoscimento.


CONTRIBUZIONE

L'autenticazione delle fotocopie è soggetta al pagamento dei diritti comunali e della marca da bollo secondo l'uso.

Diritti comunali, € 0,26 se l'uso non prevede la marca da bollo, € 0,52 se l'uso prevede che vi sia apposta la marca da bollo.

Marca da bollo di € 16,00 quando prevista secondo l'uso

Cosa occorre

  • L'interessato deve presentarsi personalmente allo Sportello del Cittadino munito di un documento valido.
  • La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiorenne e capace di intendere e volere.
  • Se l'interessato all'autentica è 
    • Minorenne, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercitala potestà o dal tutore;
    • Interdetto o incapace d'intendere, la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;
    • o Analfabeta o impedito fisicamente, è il funzionario incaricato che provvede all'autentica attestando l'impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.

In base all'uso per cui si richiede l'autentica di firma, essa può essere soggetta all'imposta di bollo. In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a € 16,00 per la marca da bollo


TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Consegna immediata


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 18.

Circolare Ministero Interni n. 9 del 26.02.2004 relativa ai criteri interpretativi dell'art. 18, comma 2°, del DPR 445/2000

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Definizione

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona  che sottoscrive.

L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla  Pubblica  Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate. E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su  atti  (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.

Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.

Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello    di residenza.

Normativa di riferimento

o D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B)

o D.P.R. 28.10.2000, n.445

Cosa occorre

  • L'interessato deve presentarsi personalmente allo Sportello del Cittadino munito di un documento valido.
  • La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiorenne e capace di intendere e volere.
  • Se l'interessato all'autentica è,
  • Minorenne, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercitala potestà o dal tutore;
  • Interdetto o incapace d'intendere, la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;

o Analfabeta o impedito fisicamente, è il funzionario incaricato che provvede all'autentica attestando l'impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.

In base all'uso per cui si richiede l'autentica di firma, essa può essere soggetta all'imposta di bollo. In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a Euro 14,62 per la marca da bollo più Euro 0,52 di diritti di segreteria.

Nel caso in cui l'autentica sia esente da bollo (indicare l'articolo di esenzione dall'imposta di bollo) il costo è limitato ai soli diritti di segreteria pari a Euro 0,26.

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIE

L'autenticazione della fotografia consiste nell'attestazione da parte di un pubblico Ufficiale che la fotografia  è quella della persona interessata.

E' l'art. 34 (Legalizzazione di fotografie) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a prevedere che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente.

La necessità di esibizione di foto autenticata da parte dei cittadini deve essere esplicitamente prevista per legge e il ricorso agli uffici comunali e' possibile solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione. Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati.

Le fotografie per il rilascio dei documenti personali sono, dunque, autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura); in alternativa possono essere autenticate presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe deli Comuni, presentandosi personalmente (se l'interessato è minore di 15 anni deve essere accompagnato da un genitore) con la foto da autenticare ed un documento d'identità valido.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

Una Circolare (MIACEL n. 3/95) del Ministero dell'Interno ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.

AUTOCERTIFICAZIONE

E' il "fai da te" della certificazione, che consente al cittadino che si rivolge ad un ufficio pubblico di dichiarare direttamente alcuni dati personali in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative. Il cittadino avvalendosi dell'autocertificazione deve dichiarare il vero. L'Amministrazione pubblica può accertare la veridicità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni false sono punibili ai sensi del codice penale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Questi i certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione,

      Nascita, data e luogo, residenza, cittadinanza;

      Godimento diritti politici

      Stato civile (libero, coniugato);

      Stato di famiglia

      Esistenza in vita;

      Nascita del figlio

      Decesso del coniuge, genitore, figlio

      Posizione agli effetti degli obblighi militari

      Iscrizione in albi ed elenchi della pubblica amministrazione

      Titolo di studio, qualifica professionale, specializzazione

      Esami sostenuti

      Situazione economica e reddito

      Codice fiscale e partita IVA

      Stato di disoccupazione

      Qualità di pensionato, studente, casalinga

      Qualità di legale rappresentate, tutore, curatore

      Iscrizione presso associazioni

      Assenza di condanne penali

      Qualità di vivenza a carico (essere economicamente a carico di un'altra persona);

      Tutti i dati a conoscenza dell'interessato che sono nei registri dello stato civile.

L'autocertificazione si scrive su un foglio in carta semplice, e si firma in originale. E' necessario firmare davanti all'impiegato al quale viene consegnato l'atto, in alternativa si allega, al documento già firmato, la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. E' possibile utilizzare l'autocertificazione solo se si è maggiorenni e per ora solo nel rapporto con enti e servizi pubblici e cioè,

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Questura, Prefettura, Motorizzazione, ex Provveditorato, Capitaneria di Porto, Direzioni Poste e Telecomunicazioni, Scuole, Inps);

Comune, Provincia, Regione e loro Consorzi, Comunità Montana, Area Metropolitana;

Camera di Commercio, ordini professionali, servizi di pubblica utilità come Enel, Aem, RAI. Possono essere presentate anche a privati, ma solo se consentono. Le autocertificazioni possono essere inviate anche per posta, per fax o tramite terze persone.

Rimane facoltà dell'utente chiedere i certificati c/o l'ufficio demografico del Comune, i quali verranno rilasciati in carta libera solo per gli usi previsti dalla tabella B del D.P.R. 642/1972, che si trova esposta nell'ufficio anagrafe. Per i certificati che non rientrano in tale tabella, come ad esempio quelli richiesti per finanziamenti bancari, mutui, assicurazioni private ecc. è necessario portare, al momento della richiesta, una marca da bollo dell'importo in vigore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il servizio è offerto ai residenti e ai non residenti. Si tratta di dichiarazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Questa dichiarazione è fatta dall'interessato su appositi modelli. Nel caso sia necessaria l'autentica, la firma deve essere apposta davanti all'impiegato incaricato presentando un documento d'identità in corso di validità. In base all''uso al quale è destinata ne consegue il costo e l'eventuale applicazione dell'imposta di bollo. Qualora la dichiarazione sia destinata a Pubbliche Amministrazioni non è necessario autenticare la firma, ma semplicemente allegare la fotocopia della carta d'identità in corso di validità di chi ha firmato il modello stesso.

CERTIFICATI

CERTIFICATI ANAGRAFICI E STORICI

La certificazione anagrafica riguarda ogni informazione relativa ad un individuo,  che si possa ricavare   dagli atti anagrafici e che sia certificabile. Le tipologie di certificati anagrafici sono:

      stato di famiglia

      residenza

      esistenza in vita

      cittadinanza italiana

      certificato anagrafico di nascita

      stato libero

      godimento diritti politici

I certificati si possono emettere in carta semplice, cioè senza mettere la marca da bollo, solo per determinati usi, indicati in un apposita tabella esposta presso l'ufficio, e che vengono scritti sul certificato stesso. Ricordiamo agli utenti che per chi utilizza certificati emessi in carta semplice quando la legge richiede  invece che i certificati siano emessi in bollo, è previsto il pagamento di una multa da 2 a 5 volte l'importo evaso (cioè quello della marca da bollo in vigore), oltre alla marca prevista per tale certificato. E' possibile il rilascio di certificati contestuali, che raggruppano cioè in un solo documento più certificazioni. La maggior parte dei certificati anagrafici e storici vengono rilasciati immediatamente. Per quelli particolari, che fanno riferimento a situazioni molto vecchie e richiedono quindi una ricerca nell'archivio manuale, può essere necessario qualche giorno di attesa.

La validità è di 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli  interessati possono dichiarare in calce al certificato stesso e senza obbligo di autentica della firma, che    dalla data del rilascio non ci sono state variazioni.

CERTIFICATI DI STATO CIVILE

I certificati di stato civile riguardano gli eventi fondamentali della vita quali

      nascita

      matrimonio

      morte

      cittadinanza

Tre sono le tipologie di certificazione

      certificato, ossia una dichiarazione riportante i dati essenziali contenuti

      copia integrale, fedele riproduzione dell'intero atto di stato civile

      estratto, ossia dichiarazione con dati e eventuali annotazioni.

La validità è di 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli  interessati possono dichiararlo in calce senza obbligo di autentica della firma, né di apporre la stessa in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi che lo richiedono, dovranno ritenerlo valido. La maggior parte dei certificati di stato civile vengono rilasciati immediatamente. Per quelli particolari, che fanno riferimento a situazioni molto vecchie e richiedono quindi una ricerca nell'archivio manuale, può essere necessario qualche giorno di attesa.

CERTIFICATI ELETTORALI

CERTIFICATO ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI Attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del comune. Vi sono iscritti tutti gli elettori residenti.

CERTIFICATO DIRITTI POLITICI Viene rilasciato su richiesta di cittadini maggiorenni.