Giudici popolari
Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, le Corti di assise e le Corti di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due giudici togati. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento. L'ufficio di giudice popolare ha carattere obbligatorio.
Il cittadino che vuole essere inserito negli Albi dei Giudici Popolari deve presentare domanda di iscrizione, su apposito modulo predisposto dall'ufficio elettorale, dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. Il Comune, verificati i requisiti, provvede all'inserimento del nominativo negli appositi albi che vengono approvati entro il 30 agosto di ogni anno dispari. Gli albi approvati vengono successivamente trasmessi al Tribunale competente per territorio entro il successivo 10 settembre, che li approva e li rimanda al Comune per la pubblicazione all'albo pretorio. Il Comune, dopo aver provveduto alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi, restituisce il tutto al Tribunale.
La richiesta può comunque essere presentata in qualunque momento: l'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.
REQUISITI
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per l'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise; titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per l'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
CHI NON PUÒ ISCRIVERSI
Non possono svolgere la funzione di giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia in servizio, i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (superamento del 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 273 del 28 luglio 1989;
- Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".